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La fornitura per un prezzo complessivo di vari servizi oltre al
trasporto, quali l’intrattenimento e la somministrazione di
alimenti e bevande a bordo, la prova di pesca e le visite a terra,
costituisce una prestazione unitaria soggetta all’imposta
con l’aliquota normale del 20%.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
117 del 28/5/2003, rispondendo al quesito di una società
che, nel porre il problema, prospettava l’applicabilità
di un trattamento diverso. Secondo la società, che organizza
queste gite con proprie motonavi, poiché il tragitto percorso
non supera 50 km, potrebbe applicarsi l’esenzione prevista
dall’art. 10, n. 14, del D.P.R. 633/72 per le “prestazioni
di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza
o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”.
Nella risoluzione, l’Agenzia richiama in primo luogo le limitazioni
apportate, alla materia in esame, dall’art. 2 del D.L. n.
328/97, soggiungendo comunque che, a prescindere dagli aspetti connessi
a tali modifiche, concernenti il tipo di mezzo utilizzato, la prestazione
resa dalla società non rientra in ogni caso nell’ambito
di applicazione della norma in esecuzione. Osserva infatti che,
nella fattispecie, non viene reso al cliente un semplice servizio
di trasporto, ma un servizio complesso e articolato, nel quale il
trasferimento da un luogo all’altro è strumentale all’offerta
degli altri servizi turistico-ricreativi.
A fronte del corrispettivo unitario richiesto, la società
non si obbliga soltanto a trasportare il cliente, ma fornisce una
serie di servizi diversi (animazione a bordo, somministrazioni,
eventuali biglietti d’ingresso a strutture a terra), che portano
a individuare una prestazione unitaria e generica, soggetta all’applicazione
dell’I.V.A. con l’aliquota del 20%. La stessa soluzione,
prosegue l’Agenzia, vale anche per le uscite in barca che
la società organizza nei mesi autunnali, finalizzate all’esercizio
dell’attività di pesca sportiva, a fronte delle quali
viene percepito dai clienti un corrispettivo unico, comprensivo
delle somministrazioni al bar di bordo.
Un’altra questione posta contestualmente dalla società
interpellante riguardava il trattamento da riservare, sempre ai
fini dell’I.V.A., all’occasionale noleggio delle motonavi,
complete di equipaggio, a richiesta di imprese o enti. La società
faceva presente che, in questo caso, emette fattura non imponibile
ai sensi dell’art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. 633/72.
Sul punto, essendo probabilmente insufficienti gli elementi di valutazione
forniti nel quesito, l’Agenzia non si esprime in maniera diretta,
ma si limita a osservare che la non disponibilità, prevista
dalla succitata disposizione, si applica alle locazioni e ai noleggi
di navi destinate all’esercizio di attività commerciali
o della pesca o a operazioni di salvataggio o assistenza in mare,
ovvero alla demolizione, con esclusione delle unità da diporto,
oppure impiegate in prestazioni rese esclusivamente a favore degli
organi dello Stato.
È evidente, quindi, che la prestazione di noleggio può
essere fatturata senza l’applicazione dell’I.V.A., ai
sensi dell’articolo 8-bis, soltanto qualora sussistano i presupposti
previsti dalla disposizione stessa. In proposito, sembra opportuno
ricordare comunque che, in base all’articolo 7, quarto comma,
lettera f), le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto, rese
da operatori residenti, non sono soggette all’I.V.A. se i
mezzi stessi sono utilizzati al di fuori della Comunità,
per cui, nel caso concreto, occorrerebbe valutare se possa applicarsi
quest’ultima disposizione.
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