Recentemente, sono pervenute diverse lamentele riguardo la disomogenea attuazione dei dispositivi di legge da parte di taluni Comandi periferici delle Capitanerie di Porto in merito alla gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e quindi anche delle unità da diporto.
Com’è noto, il D.Lgs 24 giugno 2003, n.182, ha dato attuazione alla Direttiva 2000/59/CE inerente gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi, ivi comprese le relative modalità di conferimento, allo scopo di ridurre gli scarichi in mare ed ottimizzare la disponibilità della rete di utilities & facilities.
Nello specifico, la suddetta normativa ha individuato nel comandantedella nave, quale responsabile dell’unità e quindi dell’impianto, il soggetto “produttore e detentore dei rifiuti”, designandolo destinatario di una serie di obblighi e di adempimenti per la loro gestione. Altresì, ha esonerato le unità appartenenti ai servizi tecnico-nautici ed agli operatori portuali, nonché i pescherecci e - nel caso di specie - le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, dagli obblighi di notifica previsti dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), art.11, commi 3 e 12, e art.15, comma 1 (cfr. art. 6, comma 4, del D.Lgs 182/2003).
Di coerenza, i Comandi periferici hanno puntualmente emanato le rispettive ordinanze attuative, escludendo da tale obbligo le suddette unità. Altresì, in linea di principio, il naviglio da diporto, in relazione alle ridotte quantità e peculiarità dei rifiuti prodotti, non è stato assimilato come tutte le altre unità alle imprese produttrici di rifiuti pericolosi sub D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, art.189, comma 3. In tal senso, in luogo dell’apposito Registro di carico e scarico sub art. 190, comma 1, dello stesso D.Lgs, è stato demandato alla responsabilità degli stessi comandanti l’onere di provvedere, prima della partenza, al diretto conferimento differenziato dei rifiuti di bordo presso gli impianti portuali (isole ecologiche, cassonetti, ecc.), ovvero presso le imprese all’uopo autorizzate; ciò, fermo restando l’emanazione dei “Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi” nei rispettivi approdi di competenza e relativa individuazione dei gestori portuali, ivi compresa la realizzazione degli impianti previsti.
Contrariamente al suddetto orientamento generale, la Capitaneria di Porto di Roma, con propria Ordinanza n.74/2008 del 29.07.2008 (avente effetto dal 18.08.2008), ha stabilito che anche le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri debbano essere obbligate alla tenuta e relativa compilazione del Registro sub art.190 D.Lgs 152/2006, su cui:
- “annotare ogni operazione di presa in carico degli olii usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi, nonché il successivo conferimento/smaltimento degli stessi e di ogni altro rifiuto (reti, cavi, imballaggi, ecc.) e delle acque di sentina, proveniente dall’attività espletata”
- “deve essere annotata la data di acquisto del prodotto ed il quantitativo preso in carico, nonché il nominativo della ditta fornitrice o attività commerciale presso la quale è avvenuto l’acquisto”
c) “deve essere annotata la data ed il quantitativo del materiale conferito/smaltito, nonché la ditta o il sito di conferimento”
inoltre:
d) “il Registro deve essere:
ì) conforme ai modelli approvati dalle vigenti disposizioni di legge (sic! D.M. 02.05.2006, n. 06)
ìì) numerato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente (sic! D.Lgs 16.01.2008, n. 04)
ììì) privo di abrasioni o cancellature”
- e che le suddette annotazioni “devono essere effettuate a cura del Comandante dell’unità entro i termini stabiliti dalla normativa vigente”.
In merito al suddetto dispositivo si è eccepito al Comando Generale quanto segue:
1. Innanzi tutto, il richiamato D.Lgs 4/2008, che ha modificato l’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, all’art. 1, comma 5, ha stabilito che:
i registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a) [registro IVA di acquisto e vendite], b) [scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del D.P.R. 633/1973 e successive modificazioni] e c) [altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge] del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, siano integrati dal formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006 e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall’art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell’allegato C:
- data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
- le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;
- le quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico;
- l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
- l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
- il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B e C del D.Lgs 152/2006”;
pertanto, come stabilito dall’art.1, ultimo comma, della richiamata ordinanza, che rinvia, per quanto non espressamente previsto dalla stessa, alla vigente normativa in materia di legislazione ambientale, l’obbligo di detenzione del Registro di carico e scarico dei rifiuti sub art.190, D.Lgs 152/2006, può essere superato dalla tenuta dei Registri IVA e delle altre scritture ausiliarie e di magazzino dell’impresa; ne consegue, però, che la “conditio-sine-qua-non” per attendere ai suddetti adempimenti, indipendentemente dall’ opzione di scelta, è quella di essere soggetti diversi da persona fisica (ditta individuale, s.a.s., s.n.c, s.r.l., S.p.A.,ecc.), pena l’impossibilità di vidimazione dei registri da parte delle Camere di Commercio.
2. Come riportato in precedenza, la suddetta normativa, in generale, e la specifica ordinanza, in particolare, hanno individuato nel comandantedella nave - ovvero dell’ imbarcazione da diporto omologata per un massimo di dodici passeggeri - il soggetto “produttore e detentore dei rifiuti”, quale responsabile dell’unità e quindi dell’impianto, designandolo destinatario di una serie di obblighi e di adempimenti per la loro gestione. In tal senso, al di là della responsabile e corretta adozione da parte dello stesso dei prescritti provvedimenti, prima della partenza, riguardanti il diretto conferimento differenziato dei rifiuti prodotti a bordo, allo stato, in considerazione di quanto esposto al precedente punto 1, non è possibile fornire la richiesta evidenza.
Di coerenza, anche per il caso delle imprese che esercitano l’attività di locazione delle suddette unità da diporto non vi è la possibilità di dare analoga evidenza; ciò in quanto, rimanendo comunque in capo al comandante dell’imbarcazione la responsabilità di tale adempimento, peraltro legato al mero periodo di utilizzo dell’unità, si ripropongono le circostanze innanzi dette.
Oltretutto, nelle vesti di fruitore temporaneo del bene locato, lo stesso comandante non partecipa direttamente alla manutenzione dell’imbarcazione, né alle altre attività aventi per conseguenza la produzione di rifiuti pericolosi; infatti, nel caso di specie, laddove si venissero a verificare situazioni del genere, i soggetti chiamati a intervenire (officine meccaniche o altri servizi di assistenza) provvederebbero contemporaneamente alla completa gestione di detti rifiuti (ritiro e successivo conferimento a smaltimento), sollevando di fatto il comandante dagli obblighi conseguenti.
Inoltre, a supporto delle sopra esposte argomentazioni, si è ritenuto opportuno rammentare che la gestione tecnica di un’imbarcazione da diporto, soprattutto se utilizzata per finalità ludiche, sportive e ricreative (c.d. “diporto puro”), ancorché concessa in locazione, è costituita, di massima, da un unico intervento di manutenzione programmata (annuale) che si svolge, generalmente, presso una struttura attrezzata (cantiere, rimessaggio, ecc.), utilizzando materiali a norma (eco-sostenibile) e manodopera esperta (specializzata), nell’ambito della cui organizzazione si provvede all’adozione di tutti gli adempimenti previsti, direttamente a cura della stessa struttura; peraltro, anche nel caso di interventi c.d. “a guasto” (non necessariamente programmati), è sempre il soggetto che interviene ad assumersi l’onere di quanto prescritto in termini di adempimenti (cfr. flow. 1).
Dunque, la permanenza in acqua delle unità da diporto, soprattutto se stanziali presso lo stesso approdo, non è sinonimo di operatività, tanto meno di produzione di rifiuti (specialmente pericolosi); in effetti, a differenza delle altre navi (cfr. flow. 2), le unità da diporto possono rimanere prive del proprio equipaggio anche per lunghi periodi, senza limiti di tempo, risultando inoperative e quindi improduttive in termini di impianto.
Si attente, pertanto, quanto il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto vorrà esprimere al riguardo.
Com.te Guido Matteini
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