Gite in nave “tutto compreso”
NUOVE NORME, VECCHIE ALIQUOTE


La fornitura per un prezzo complessivo di vari servizi oltre al trasporto, quali l’intrattenimento e la somministrazione di alimenti e bevande a bordo, la prova di pesca e le visite a terra, costituisce una prestazione unitaria soggetta all’imposta con l’aliquota normale del 20%.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 117 del 28/5/2003, rispondendo al quesito di una società che, nel porre il problema, prospettava l’applicabilità di un trattamento diverso. Secondo la società, che organizza queste gite con proprie motonavi, poiché il tragitto percorso non supera 50 km, potrebbe applicarsi l’esenzione prevista dall’art. 10, n. 14, del D.P.R. 633/72 per le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”.

Nella risoluzione, l’Agenzia richiama in primo luogo le limitazioni apportate, alla materia in esame, dall’art. 2 del D.L. n. 328/97, soggiungendo comunque che, a prescindere dagli aspetti connessi a tali modifiche, concernenti il tipo di mezzo utilizzato, la prestazione resa dalla società non rientra in ogni caso nell’ambito di applicazione della norma in esecuzione. Osserva infatti che, nella fattispecie, non viene reso al cliente un semplice servizio di trasporto, ma un servizio complesso e articolato, nel quale il trasferimento da un luogo all’altro è strumentale all’offerta degli altri servizi turistico-ricreativi.

A fronte del corrispettivo unitario richiesto, la società non si obbliga soltanto a trasportare il cliente, ma fornisce una serie di servizi diversi (animazione a bordo, somministrazioni, eventuali biglietti d’ingresso a strutture a terra), che portano a individuare una prestazione unitaria e generica, soggetta all’applicazione dell’I.V.A. con l’aliquota del 20%. La stessa soluzione, prosegue l’Agenzia, vale anche per le uscite in barca che la società organizza nei mesi autunnali, finalizzate all’esercizio dell’attività di pesca sportiva, a fronte delle quali viene percepito dai clienti un corrispettivo unico, comprensivo delle somministrazioni al bar di bordo.

Un’altra questione posta contestualmente dalla società interpellante riguardava il trattamento da riservare, sempre ai fini dell’I.V.A., all’occasionale noleggio delle motonavi, complete di equipaggio, a richiesta di imprese o enti. La società faceva presente che, in questo caso, emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. 633/72. Sul punto, essendo probabilmente insufficienti gli elementi di valutazione forniti nel quesito, l’Agenzia non si esprime in maniera diretta, ma si limita a osservare che la non disponibilità, prevista dalla succitata disposizione, si applica alle locazioni e ai noleggi di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o a operazioni di salvataggio o assistenza in mare, ovvero alla demolizione, con esclusione delle unità da diporto, oppure impiegate in prestazioni rese esclusivamente a favore degli organi dello Stato.

È evidente, quindi, che la prestazione di noleggio può essere fatturata senza l’applicazione dell’I.V.A., ai sensi dell’articolo 8-bis, soltanto qualora sussistano i presupposti previsti dalla disposizione stessa. In proposito, sembra opportuno ricordare comunque che, in base all’articolo 7, quarto comma, lettera f), le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto, rese da operatori residenti, non sono soggette all’I.V.A. se i mezzi stessi sono utilizzati al di fuori della Comunità, per cui, nel caso concreto, occorrerebbe valutare se possa applicarsi quest’ultima disposizione
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